giovedì 3 marzo 2016

ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLA CTU TECNICO CONTABILE SU ILLECITO BANCARIO

Serafino Di Loreto
Avv. Serafino Di Loreto
L'Avvocato Serafino Di Loreto ci segnala la pubblicazione di una importantissima ordinanza di ammissione alla CTU tecnico contabile ottenuta dal sottoscritto legale nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto un azione di accertamento negativo per la ricostruzione del saldo (dare-avere) di un rapporto di conto corrente con apertura di credito in cui il Giudice Istruttore, nella formulazione dei quesiti al CTU, in piena adesione con quanto argomentato dal sottoscritto, ha ritenuto la CMS quale onere da computarsi ai fini del calcolo del TEG per il confronto con il Tasso Soglia Usura nei vari trimestri considerati, anche per l’epoca anteriore alla legge del 2009, smentendo così la rilevanza giuridica e normativa delle Istruzioni della Banca d’Italia in ordine al computo della medesima ai fini del TEG.

Inoltre, Vi sottolineo anche l’applicazione, in uno dei quesiti rilevanti, dell’art. 1815 secondo comma c.c. in caso di riscontrata usura sopravvenuta e quindi l’eliminazione, per quel trimestre considerato, di tutti gli interessi, costi, remunerazioni e qualsiasi altro onere collegato all’erogazione del credito.
Mi sono permesso anche un breve commento in cui ho riportato anche alcune pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) sui temi relativi all’ordine di esibizione; alla produzione documentale in sede di esame CTU, al tema della prescrizione (con distinzione tra rimesse solutorie ed anticipatorie) e sull’onere probatorio ex art. 2697 c.c. nonché infine sulle questioni relative al computo della CMS come “onere” ai fini della determinazione del Tasso Effettivo Globale e sulla corretta interpretazione dell’art. 1815 secondo comma c.c.
Avv. Michele Gallucci
 



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