mercoledì 24 febbraio 2016

Tribunale di Latina – Sospensione di tutte le Attività Esecutive intraprese da un Istituto di Credito

Serafino Di Loreto
Avv. Serafino Di Loreto
L'Avv. Serafino di Loreto ci segnala che in data 01.02.2016 il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Latina ha accolto integralmente le doglianze indicate in querela e successive integrazioni presentate da un malcapitato cliente di un istituto di credito, assistito e difeso dall’avv. Biagio Narciso dello Studio Legale Riccio.

Si adiva l’Autorità penale innanzitutto per accertare numerose fattispecie delittuose e quindi per richiedere la sospensione delle attività esecutive immobiliari, giunte ormai alla fase delle aste.
Il querelante si presentava al Magistrato adito quale persona informata dei fatti imputabili a numerose compagini societarie rientranti in un unico gruppo societario di fatto.

Si sosteneva, in primo luogo, che il rapporto risaliva al lontano 1994, allorquando una prima società del gruppo stipulava un Contratto di conto corrente garantito da ipoteca.
A fronte di enormi garanzie, il primo contratto veniva seguito da molteplici ed identici contratti, per un valore di svariati miliardi di vecchie lire.
Tali contratti venivano utilizzati per la costruzione di un intero borgo cittadino, con l’accordo di frazionare i rapporti bancari in base al numero degli acquirenti.
A ben vedere, la prima anomalia è data dalla circostanza che, a prescindere dal nomen utilizzato dalla Banca, il contratto stipulato tra le parti fosse un mutuo e non un contratto di conto corrente, riportando tutti gli elementi tipici del mutuo.
In secondo luogo, si indicava che i contratti fossero antecedenti alla legislazione antiusura e che, al momento dell’entrata in vigore della popolare L.108/96, l’ente creditizio non adeguava i tassi di interesse applicati a quelli pubblicati dai decreti ministeriali di riferimento.
In terzo luogo, si illustrava la sproporzione delle garanzie prestate a fronte del credito ottenuto.
Ancora, si calcolavano gli interessi applicati dalla Banca che, nel solo ultimo anno, ammontavano a più di 1 milione di euro.
Si chiariva, poi, che i beni staggiti nelle diverse procedure esecutive fossero stati stimati dal Consulente Tecnico del Giudice dell’Esecuzione ad un valore di mercato nettamente inferiore a quello reale, chiedendo così anche la confisca e/o il sequestro dei beni staggiti.
Infine, l’istituto di credito a fronte di mancati pagamenti delle rate dei mutui, nonostante la regolare posizione ultradecennale, poneva in esecuzione forzata l’intero patrimonio immobiliare societario posto a garanzia del credito.
Ad ultimum, la Banca, omettendo l’incasso dei nuovi acquirenti, precettava – e poi pignorava – l’intero valore dei contratti originari e non quello (reale) residuo da rimborsare, costituendo così un falso.
In estrema sintesi, si denunciava l’Istituto di credito per: 1) usura; 2) estorsione; 3) falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico; 4) induzione in errore del Giudice civile che comporta l’assunzione del reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; 5) truffa; 6) truffa aggravata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In altri termini, il cliente lamentava l’illegittimità della richiesta della Banca che non solo addebitava interessi usurari ma pretendeva anche somme false, perché maggiori rispetto a quelle reali.
Orbene, il provvedimento del Procuratore Aggiunto risulta degno di menzione per diversi motivi.
In primis, i contratti bancari venivano stipulati da diverse società, per cui in sede civile si sarebbero dovute presentare ben 7 opposizioni alle esecuzioni ex art 615 c.p.c.
La scelta dell’azione penale risulta quindi favorevole atteso che diversi soggetti giuridici, formalmente distinti dal punto di vista civilistico, chiedevano giustizia con una sola querela e con la concessione di un unico provvedimento, evitando, così, un eventuale contrasto tra giudicati.
Il filo conduttore era, appunto, il primo querelante che si presentava come la “mente” del gruppo e quindi informato su tutti i fatti dai vari legali rappresentati, che si univano alle sue richieste.
In secundis, la motivazione che regge il convincimento del giudice si basa su un orientamento delle Procure italiane, in forza del quale le vittime dell’usura e di estorsione, in base alla legge speciale, possono rivolgersi all’Autorità Penale ed ottenere la sospensione delle attività esecutive, oltre alla concessione di un mutuo erogato dalla Stato, senza il pagamento degli interessi.
Lo stesso avvocato Biagio Narciso, difensore di tutti i querelanti, aveva già ottenuto presso il medesimo Foro una sospensione di esecuzioni immobiliari giunte alla fase delle aste giudiziarie ed il parere favorevole del P.M. alla concessione del mutuo senza interessi.
Le richieste de quibus venivano supportate dal richiamo di elementi di fatto e di diritto, da numerose pronunce giurisprudenziali e soprattutto dalla redazione di perizie econometriche suffraganti l’animus delittuoso dell’istituto di credito.
Nello specifico, il Procuratore ha concesso la sospensione dei termini di ben 7 procedure esecutive per la durata di 300 giorni, nonché la sospensione degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei di mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3.
Ebbene, l’Autorità Giudiziaria pontina ha accolto la teoria dell’abuso di diritto.
Difatti, la minaccia di far valere un diritto – nel caso che ci riguarda configurantesi nelle azioni esecutive intraprese dalla Banca mettendo tutti i beni del gruppo societario all’asta -, nonostante la esteriore parvenza di legalità, assume, pertanto, il connotato dell’illiceità non quando è diretta ad ottenere una qualsiasi controprestazione, bensì quando tende al conseguimento di un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto che viene strumentalizzato per scopi contra ius, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infine, si adiva la Giustizia per la fattispecie estorsiva che, qualora assuma i connotati della parvenza dell’esercizio del diritto, sconfina nell’abuso se la finalità è quella di una locupletazione dell’agente.
In altri termini, la Banca non si accontentava delle somme già incassate dai nuovi acquirenti degli immobili e dagli interessi illegittimamente applicati, ma voleva lucrare, a discapito del cliente, le maggiori somme derivanti dal provento delle aste immobiliari.
Anche se la minaccia consiste nell’esercizio di una facoltà del soggetto agente, diventa “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si fa uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere risultati non dovuti, così causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.
Si rammenta che l’istituto di credito chiedeva, o meglio pretendeva, somme non corrispondenti al vero e quindi false, in totale contrasto con i principi sacri del diritto bancario, quali correttezza, buona fede e trasparenza.
Nella fattispecie, l’estorsione si è concretata proprio nell’abuso del diritto che ha attuato la Banca, la quale, ha violato la legge antiusura e richiesto giudizialmente la restituzione di tutti i beni immobili concessi a garanzia dalle varie società.
Difatti, come indicato dalla Cassazione penale, anche l’abuso del diritto può integrare l’estremo della minaccia perché, da un lato, costringe altri ad una prestazione dannosa e, dall’altro, realizza per l’autore un profitto che l’ordinamento qualifica come “ingiusto” proprio perché, ad un tempo, indebito e coartato.
Alla luce degli ultimi provvedimenti, appare cristallizzata la tutela riconosciuta dalla legislazione speciale alle vittime dell’usura e dell’estorsione con la concessione della sospensione
– dei termini delle procedure esecutive per la durata di 300 giorni;
– degli adempimenti amministrativi (anche dei pagamenti in favore di Equitalia);
– del pagamento dei ratei di mutui bancari ed ipotecari;
– dei termini di scadenza, per la durata di tre anni e della concessione di un mutuo senza interessi.
Il provvedimento della Procura della Repubblica di Latina è stata una bellissima risposta all’imprenditore che affronta un periodo transitorio di difficoltà, oltre ad essere il riparo per la vittima di azioni esecutive illegittime, con tutti i beni societari ipotecati ed ormai all’asta.
La sospensione del Procuratore Aggiunto è frutto di un lavoro certosino, concesso nel pieno rispetto dell’urgenza sottesa alla richiesta del malcapitato cliente.
Il tutto prende più pregio e valore se si ricorda che attualmente più del 70% degli imprenditori riporta sofferenze od anomalie nella gestione dei crediti bancari.
In questo periodo di crisi – o forse recessione(?) – ci si augura che le Banche restino istituti di credito e non si trasformino, come ahimè sta accadendo, in istituti di discredito.
La nota è dell'Avv. Biagio Narciso



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