Avv. Serafino Di Loreto |
L'Avv. Serafino Di Loreto allega il verbale di udienza del 12.1.2016 in relazione ad un
contenzioso pendente presso il Tribunale di Roma III Sez. Civile in
riferimento al provvedimento assunto dal Giudice Istruttore (a riserva)
sui mezzi istruttori richiesti dalle parti e precisamente, per parte
attrice, consulenza tecnica contabile d’ufficio in ordine ad un rapporto
di conto corrente di corrispondenza, per azione di accertamento
negativo del credito della banca convenuta, in cui dalla perizia
econometrica redatta emerge una usura oggettiva pari a circa € 33.000
con un’esposizione debitoria presente sull’ultimo estratto conto pari ad
€ 8.000 circa.
Seppur il G.I. si è riservato in merito alla richiesta dei mezzi
istruttori – alla luce anche dell’ordinanza emessa dallo stesso Giudice
in data 28.12.2015 di ammissione CTU tecnico contabile e puntualmente
richiamata dal sottoscritto procuratore in occasione della stesura del
verbale che si allega – si comunica che lo stesso organo giudicante ha
concesso alle parti (in via seppur informale) termine sino al 30.1.2016
per poter definire la vicenda in sede transattiva ed evitare
l’ammissione della CTU tecnico contabile che, sulla base del
provvedimento del 28.12.2015 sopra indicato, risulta per ammessa come
indirizzo di massima che dovrà essere seguito da tutti i Giudici
Istruttori componenti la III Sez. Civile che si occupano di materia
relativa ai contratti bancari (conti correnti di corrispondenza).
All’esito di tale udienza sono dunque iniziati i contatti con la banca
convenuta per avviare una trattativa al fine di giungere ad una
transazione ed evitare la nomina del CTU (stante anche l’importo esiguo
della richiesta).
Tale provvedimento (seppur nella forma del verbale) costituisce un
importante punto di arrivo in merito al delicato problema interpretativo
in ordine alla questione attinente la distinzione tra onere di
allegazione dei fatti costitutivi a fondamento della domanda dell’attore
in merito ad una richiesta di accertamento negativo del credito della
banca convenuta avente ad oggetto un rapporto di conto corrente di
corrispondenza ancora in essere e l’onere probatorio di cui all’art.
2697 del codice civile di cui il sottoscritto ha redatto delle proprie
osservazioni in merito.
Nessun commento:
Posta un commento