giovedì 4 febbraio 2016

TRIBUNALE DI ROMA: DISTINZIONE TRA ONERE DI ALLEGAZIONE E ONERE PROBATORIO EX ART. 2697 c.c


Avv. Serafino Di Loreto
Avv. Serafino Di Loreto
L'Avv. Serafino Di Loreto allega il verbale di udienza del 12.1.2016 in relazione ad un contenzioso pendente presso il Tribunale di Roma III Sez. Civile in riferimento al provvedimento assunto dal Giudice Istruttore (a riserva) sui mezzi istruttori richiesti dalle parti e precisamente, per parte attrice, consulenza tecnica contabile d’ufficio in ordine ad un rapporto di conto corrente di corrispondenza, per azione di accertamento negativo del credito della banca convenuta, in cui dalla perizia econometrica redatta emerge una usura oggettiva pari a circa € 33.000 con un’esposizione debitoria presente sull’ultimo estratto conto pari ad € 8.000 circa.

Seppur il G.I. si è riservato in merito alla richiesta dei mezzi istruttori – alla luce anche dell’ordinanza emessa dallo stesso Giudice in data 28.12.2015 di ammissione CTU tecnico contabile e puntualmente richiamata dal sottoscritto procuratore in occasione della stesura del verbale che si allega – si comunica che lo stesso organo giudicante ha concesso alle parti (in via seppur informale) termine sino al 30.1.2016 per poter definire la vicenda in sede transattiva ed evitare l’ammissione della CTU tecnico contabile che, sulla base del provvedimento del 28.12.2015 sopra indicato, risulta per ammessa come indirizzo di massima che dovrà essere seguito da tutti i Giudici Istruttori componenti la III Sez. Civile che si occupano di materia relativa ai contratti bancari (conti correnti di corrispondenza).
All’esito di tale udienza sono dunque iniziati i contatti con la banca convenuta per avviare una trattativa al fine di giungere ad una transazione ed evitare la nomina del CTU (stante anche l’importo esiguo della richiesta).
Tale provvedimento (seppur nella forma del verbale) costituisce un importante punto di arrivo in merito al delicato problema interpretativo in ordine alla questione attinente la distinzione tra onere di allegazione dei fatti costitutivi a fondamento della domanda dell’attore in merito ad una richiesta di accertamento negativo del credito della banca convenuta avente ad oggetto un rapporto di conto corrente di corrispondenza ancora in essere e l’onere probatorio di cui all’art. 2697 del codice civile di cui il sottoscritto ha redatto delle proprie osservazioni in merito.

Nessun commento:

Posta un commento