martedì 23 febbraio 2016

Tribunale di Parma – Sospensione di Asta Immobiliare su Beni con Presenza di Amianto

L'Avv. Serafino Di Loreto dà notizia che in data odierna è stata sospesa, inaudita altera parte, un’asta fissata per il 02/03/2016 avente ad oggetto la vendita di un’azienda agricola per un valore complessivo di oltre € 4.200.000,00.

Trattasi di una controversia attinente comunque un’espropriazione forzata promossa da più istituti di credito.
 
La particolarità del caso si può individuare per un triplice aspetto:

a) nonostante la presenza sul manufatto, oggetto di espropriazione, della componente amianto, gli istituti di credito hanno comunque elargito prestiti e finanziamenti;
b) al giudice, senza preclusioni di sorta, è stata sollevata una questione di violazione delle norme di ordine e di salute pubblica, nonché di falsa applicazione delle disposizioni normative in tema di tutela ambientale, come può essere appurato dall’allegato ricorso.
c) Trattasi di un provvedimento particolare che si introietta nel percorso giurisprudenziale, di autorevole prestigio, delineato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino – Dr. Guariniello – passato alle cronache giudiziarie per il procedimento penale azionato nei confronti dei vertici della compagine societaria Eternit AG.

Il Giusdicente adito avrebbe dovuto rilevare ex officio la necessità di provvedere alla bonifica delle aree intrise di polveri di amianto che, come è ben noto, provocano, nei soggetti che vi sono al contatto, l’asbestosi.

Nulla di tutto questo è avvenuto.

 
L’ordinanza è, pertanto, affetta da nullità, in quanto la vendita del bene trasgredisce il dettato legislativo in ordine alla salvaguardia della salute e dell’ordine pubblico.
L’intrasferibilità ab origine del bene di cui si discute, per le violazioni di legge innanzi dedotte, comporta la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti consequenziali relativi al bene stesso, e ciò in virtù del principio quod nullum est, nullum producit effectum.
Il negozio di trasferimento è nullo anche per illiceità della causa, non potendo l’ordinamento giuridico avallare la funzione economico-sociale rispetto ad un bene insuscettibile di essere commercializzato, ancorché il contenuto di detto negozio sia stato formalmente predeterminato dal giudice con autorizzazione alla vendita (cfr. Cass. civ., 28/01/1983 n° 808).

Commento a cura dell’Avv. Raffaele Garofalo dello Studio Legale dell’Avv. Biagio Riccio

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