domenica 7 febbraio 2016

TRIBUNALE DI COSENZA: ACCOGLIMENTO OPPOSIZIONE AVVERSO PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE


Serafino Di Loreto
Avv. Serafino Di Loreto
L'Avv. Serafino Di Loreto ci segnala l'avvenuta pubblicazione da parte dell'Avv. Umberto Filici di
un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza nel quale viene reso in questo momento storico di grande dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sul tema della c.d. sommatoria tra gli interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell’usurarietà di un rapporto di mutuo.
Pertanto, il provvedimento reso a seguito della mia opposizione alla proposta di archiviazione avanzata dal PM della Procura di Cosenza (dopo che il cliente SDL aveva sporto querela per usura nel suo rapporto di mutuo intercorso con la Banca), acquisisce un valore “straordinario” che da forza alla nostra azione di “corretta” interpretazione della L. n. 108/96.

Infatti il GIP nel suo provvedimento, dopo aver specificato che l’errore di non conteggiare gli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, prima che contrario all’orientamento della Suprema Corte, è semplicemente “INCONCILIABILE” con il testo della Legge n.108/96 che comprende nelle prestazioni usurarie oltre alle commissioni anche le remunerazione “A QUALSIASI TITOLO”.

Ecco dunque che questo importante risultato, ottenuto con tenacia e direi “testardaggine”, ci debba far riflettere, ed anche molto, su come appaia nella sfera penalistica ormai consolidato l’orientamento per cui la sommatoria è “pacifica”.

Quindi occorre, da parte di tutti, con la stessa costanza, continuare la medesima azione con tutti i giudici per far capire loro che le nostre tesi non provengono da un altro pianeta ma si basano solo sull’interpretazione letterale del testo della Legge che non può essere opinabile a seconda del dislocamento geografico del Tribunale adito.

Va, naturalmente, specificato che il provvedimento del GIP non è una sentenza di condanna nei confronti dell’Istituto di Credito: in fondo, non si fa altro che concedere al PM un ulteriore termine di indagine, per verificare o meno il superamento del tasso soglia, che, non si dimentichi, è già ampiamente documentato nella nostra perizia allegata alla querela.
Tuttavia, non può essere taciuto che, questa volta, il PM dovrà muoversi nell’ambito delle “direttive” tracciate dal GIP e nel solco della legge antiusura.

Pertanto, anche l’eventuale nomina di un consulente di parte, per l’accertamento del superamento o meno del tasso soglia di usura, dovrà essere fatto seguendo i dettami ed il contenuto della Legge n. 108/96, che prevede appunto il conteggio anche degli interessi di mora nella verifica del superamento o meno del tasso soglia di usura, senza alcuna possibilità di rifarsi alle direttive o circolari della Banca d’Italia.

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